Putovnica i ukrcajna propusnica — dozvola za boravak i rad, šutnja uprave MUP

Fonte della foto: Nicole Geri / Unsplash

Avete presentato la domanda di ammissione alla cittadinanza croata, consegnato tutti i documenti, superato la verifica della conoscenza della lingua e della cultura — e poi il silenzio. I mesi passano e dal Ministero dell’Interno (MUP) non arriva né una decisione né un’informazione. Sebbene la Legge sulla cittadinanza croata non preveda un termine specifico per decidere, ciò non significa che il Ministero possa decidere quando vuole: si applicano i termini generali della Legge sul procedimento amministrativo generale, e la loro scadenza apre al richiedente la via della tutela giuridica. In questo articolo spieghiamo chi decide sulla vostra domanda e in quale termine, perché una lunga attesa è costosa e quali rimedi — dalla richiesta sullo stato della pratica e dal sollecito fino al ricorso per silenzio dell’amministrazione — sono a disposizione dei cittadini stranieri in attesa di una decisione.

La guida si basa sulla Legge sulla cittadinanza croata (Gazzetta ufficiale „Narodne novine“ 53/91 – 138/21), sulla Legge sul procedimento amministrativo generale (NN 47/09, 110/21), sulla Legge sulle controversie amministrative (NN 36/24) e sulle istruzioni ufficiali del Ministero dell’Interno sulla procedura di acquisizione della cittadinanza croata.

In sintesi: cosa dovete sapere in 60 secondi

  • La domanda si presenta personalmente presso l’amministrazione o la stazione di polizia, ma decide il Ministero dell’Interno nella sua sede (artt. 24 e 25 della Legge sulla cittadinanza croata)
  • La Legge sulla cittadinanza non prevede un termine specifico per la decisione — valgono quindi i termini generali della Legge sul procedimento amministrativo: 30 giorni, ovvero 60 giorni quando si svolge un procedimento istruttorio (art. 101)
  • Nella prassi i procedimenti durano molto di più — mesi, e non di rado oltre un anno
  • La scadenza del termine senza decisione è silenzio dell’amministrazione: il richiedente può allora proporre ricorso al tribunale amministrativo (art. 101, c. 3 della Legge sul procedimento amministrativo)
  • Contro la decisione del Ministero sulla cittadinanza non è ammesso reclamo amministrativo — la tutela si ottiene direttamente davanti al tribunale amministrativo
  • La richiesta scritta sullo stato della pratica e il sollecito (požurnica) sono utili, ma non sono una condizione per il ricorso
  • Il ricorso per silenzio si propone non prima di otto giorni dalla scadenza del termine per decidere (art. 40, c. 2 della Legge sulle controversie amministrative); il tribunale ordina all’autorità di decidere entro un termine stabilito
  • Se il Ministero decide solo durante il processo, il tribunale dichiara cessata la controversia e può condannare il Ministero alle spese
  • Il ricorso non porta la cittadinanza „automaticamente“ — porta una decisione, alla quale il richiedente ha diritto

1. Chi decide sulla domanda di cittadinanza croata e in quale termine?

La domanda di acquisizione della cittadinanza croata per naturalizzazione si presenta personalmente presso l’amministrazione di polizia o la stazione di polizia del luogo del soggiorno temporaneo o permanente autorizzato; può essere presentata anche tramite una missione diplomatica o un ufficio consolare della Repubblica di Croazia all’estero (art. 24, c. 3 e 5 della Legge sulla cittadinanza croata). L’amministrazione di polizia si limita a ricevere la domanda e, se necessario, a chiederne l’integrazione; sulla domanda decide il Ministero dell’Interno nella sua sede (art. 25), che poi notifica la decisione al richiedente tramite l’amministrazione di polizia o il consolato.

La Legge sulla cittadinanza croata non contiene un termine specifico entro il quale il Ministero debba decidere. Ciò, tuttavia, non significa che il termine non esista. Quando la legge speciale tace, si applica la Legge sul procedimento amministrativo generale: la decisione su domanda di parte deve essere emessa e notificata entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda regolare, ovvero entro 60 giorni quando — come nei procedimenti di cittadinanza — si svolge un procedimento istruttorio e si acquisiscono informazioni da altre autorità (art. 101, c. 1 e 2).

Lo stesso Ministero afferma nelle sue istruzioni che la durata del procedimento dipende dalla complessità di ciascuna domanda, poiché acquisisce informazioni da altre autorità — uffici tributari, tribunali e altri ministeri. La complessità, però, non elimina il termine di legge: se il Ministero non emette e notifica la decisione entro tale termine, il richiedente ha il diritto di proporre ricorso al tribunale amministrativo (art. 101, c. 3). La scadenza del termine senza decisione si chiama silenzio dell’amministrazione — e non è giuridicamente neutra.

2. Perché l’attesa della cittadinanza è così costosa?

Per un cittadino straniero che da anni vive e lavora in Croazia, l’attesa della decisione non è soltanto un fastidio amministrativo:

  • i documenti scadono: il certificato del casellario giudiziale e l’estratto dell’atto di matrimonio non possono avere più di sei mesi — dopo una lunga attesa il Ministero richiede nuovi documenti, con nuovi costi per ottenerli dal paese d’origine, tradurli e legalizzarli
  • i diritti che dipendono dalla cittadinanza restano sospesi: il passaporto croato e la libera circolazione nell’Unione europea, il diritto di voto, l’accesso agli impieghi riservati ai cittadini croati, un ricongiungimento familiare più semplice
  • la garanzia di ammissione ha una scadenza: allo straniero che deve ancora ottenere lo svincolo dalla cittadinanza attuale viene rilasciata una garanzia di ammissione (zajamčenje) valida due anni (art. 8a della Legge sulla cittadinanza), mentre la procedura di svincolo nel paese d’origine ha termini e costi propri — ogni ritardo del Ministero crea il rischio che tali termini non coincidano
  • la vita non si può programmare: matrimonio, figli nati durante l’attesa, cambio di lavoro o trasferimento — tutto ciò può incidere sulla pratica, e il richiedente non sa se la decisione arriverà tra un mese o tra due anni

Per questo, in caso di prolungato silenzio dell’amministrazione, l’attesa passiva di regola non è una buona opzione — ogni mese senza decisione ha il suo prezzo.

3. Primi passi: verifica dello stato della pratica e sollecito

Il primo passo è sapere a che punto è la pratica. Secondo le istruzioni del Ministero, l’informazione sulla fase della domanda presentata può essere ottenuta su richiesta scritta della parte, per posta o per e-mail. La parte ha inoltre il diritto legale di essere informata sull’andamento del procedimento e di consultare il fascicolo (art. 84 della Legge sul procedimento amministrativo) — e già dalla risposta spesso si capisce se si attende il parere di un’altra autorità, se manca un documento o se la pratica è semplicemente ferma.

Il sollecito (požurnica) è una breve richiesta scritta affinché il Ministero emetta la decisione. Non ha una forma prescritta: basta indicare il richiedente, la data e il luogo di presentazione della domanda, il numero di riferimento della pratica se noto, il fatto che il termine di legge è scaduto e la richiesta espressa di decidere con urgenza. Si presenta per iscritto, con prova della consegna.

BUONO A SAPERSI: Il sollecito non è una condizione per proporre il ricorso per silenzio dell’amministrazione — il ricorso può essere proposto anche senza di esso, appena scade il termine di legge. Il sollecito è un passo facoltativo e pratico: a volte da solo rimette in moto la pratica, e mostra al tribunale che l’autorità era stata espressamente avvertita del ritardo. Le richieste telefoniche non lasciano traccia e giuridicamente non esistono.

4. Il ricorso per silenzio dell’amministrazione: come si propone e cosa si ottiene

Sulle domande di cittadinanza il Ministero dell’Interno decide come autorità di primo grado, sopra la quale non esiste un’autorità di secondo grado. Per questo contro la sua decisione non è ammesso reclamo amministrativo; la tutela giuridica si ottiene nella controversia amministrativa davanti al tribunale (art. 12, c. 2 della Legge sul procedimento amministrativo) — e lo stesso vale quando il Ministero tace. La Legge sulle controversie amministrative prevede espressamente la controversia per l’omissione dell’autorità di decidere entro il termine di legge su un diritto o interesse legittimo della parte (art. 3, c. 1, punto 3) e consente di chiedere con il ricorso l’emissione della decisione non adottata nei termini (art. 38, c. 2, punto 2).

Il ricorso si propone al tribunale amministrativo competente in base alla residenza del ricorrente (art. 13, c. 1 della Legge sulle controversie amministrative) — per le parti di Fiume (Rijeka) e della Regione litoraneo-montana è il Tribunale amministrativo di Fiume. Può essere proposto non prima di otto giorni dalla scadenza del termine per decidere (art. 40, c. 2), allegando la prova della data di presentazione della domanda (art. 39, c. 4). Con il ricorso nulla viene rinviato e nulla viene rischiato — al tribunale si chiede solo ciò a cui la parte ha diritto: una decisione. Nella prassi gli esiti sono due:

  • se il Ministero non emette la decisione nemmeno durante il processo, il tribunale accoglie con sentenza la domanda e ordina all’autorità di decidere entro un termine congruo (art. 117, c. 3 della Legge sulle controversie amministrative)
  • se il Ministero durante il processo soddisfa integralmente la domanda, cioè emette la decisione, il tribunale dichiara cessata la controversia (art. 103, c. 1) e può riconoscere alla parte le spese processuali a carico dell’autorità — perché la controversia è stata causata dalla sua inerzia

È importante comprendere cosa può e cosa non può fare il ricorso per silenzio. Di regola il tribunale non deciderà al posto del Ministero se la parte sarà ammessa alla cittadinanza croata — la Legge lascia al Ministero la valutazione dell’esistenza di motivi di interesse della Repubblica di Croazia per i quali la domanda può essere rigettata anche se i requisiti sono soddisfatti (art. 26, c. 2 della Legge sulla cittadinanza), e in tali materie il tribunale ordina all’autorità di decidere, senza decidere esso stesso (art. 117, c. 3). Con il ricorso, dunque, non si compra un esito positivo, ma si restituisce alla parte ciò che la legge le garantisce: una decisione nei termini — che, se negativa, può essere ulteriormente contestata davanti al tribunale.

5. E se la decisione è negativa?

Con la decisione di rigetto il Ministero deve accertare che non sono soddisfatti i requisiti dell’art. 8 della Legge (art. 26, c. 1) oppure richiamare motivi di interesse della Repubblica di Croazia (art. 26, c. 2). Nemmeno contro tale decisione è ammesso reclamo amministrativo; entro 30 giorni dalla notifica si propone ricorso al tribunale amministrativo (art. 40, c. 1 della Legge sulle controversie amministrative). Il tribunale verifica se il Ministero ha accertato correttamente i fatti — ad esempio la continuità degli otto anni di soggiorno, il pagamento dei tributi o il rispetto dell’ordinamento giuridico — e se la motivazione è sufficiente perché la decisione possa essere sottoposta a controllo giudiziale. Alla contestazione delle decisioni negative sulla cittadinanza dedicheremo un articolo separato.

6. Cosa mostra la prassi?

L’esperienza del nostro studio nelle controversie amministrative contro il Ministero dell’Interno — in particolare nei procedimenti sui permessi di soggiorno e di lavoro, ai quali abbiamo dedicato una guida separata in lingua croata — mostra che, una volta avviato il processo, le autorità spesso accelerano: pratiche ferme da mesi vengono risolte poco dopo il deposito del ricorso, dopodiché il tribunale dichiara cessata la controversia e ordina all’autorità di rimborsare le spese alla parte. Lo stesso meccanismo procedurale vale nei procedimenti di cittadinanza, perché su entrambi i tipi di domanda decide lo stesso Ministero e si applicano le stesse regole della Legge sul procedimento amministrativo e della Legge sulle controversie amministrative.

NOTA: Il ricorso per silenzio dell’amministrazione non è un automatismo né uno strumento per generare spese. La giurisprudenza sanziona l’uso del ricorso senza un interesse effettivo. Prima di avviare il processo è quindi necessario verificare se la domanda era regolare e completa, se i termini sono davvero scaduti e se il Ministero non abbia già chiesto un’integrazione alla quale la parte non ha risposto — perché in tal caso il ritardo non può essere attribuito all’autorità.

Domande frequenti (FAQ) sull’attesa della cittadinanza croata

Quanto tempo ha il Ministero dell’Interno per decidere sulla domanda di cittadinanza croata?

La Legge sulla cittadinanza croata non prevede un termine specifico, quindi valgono i termini generali della Legge sul procedimento amministrativo generale: 30 giorni, ovvero 60 giorni quando si svolge un procedimento istruttorio, a decorrere dalla presentazione di una domanda regolare (art. 101). Scaduto tale termine, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo per silenzio dell’amministrazione.

Posso fare ricorso contro il Ministero per silenzio se prima non ho inviato un sollecito?

Sì. Il sollecito (požurnica) non è una condizione di legge per il ricorso per silenzio dell’amministrazione. Il ricorso si propone al tribunale amministrativo non prima di otto giorni dalla scadenza del termine per decidere (art. 40, c. 2 della Legge sulle controversie amministrative), con la prova della data di presentazione della domanda.

Il ricorso danneggerà la mia domanda di cittadinanza?

Non deve. Il Ministero è tenuto a decidere in base alla legge e ai fatti accertati; l’uso di un rimedio previsto dalla legge non può essere motivo di rigetto della domanda. Condizionare la trattazione della pratica alla rinuncia alla tutela giuridica sarebbe illegittimo.

Il tribunale può decidere al posto del Ministero che io ottenga la cittadinanza?

Di regola no. In caso di silenzio dell’amministrazione il tribunale ordina con sentenza al Ministero di decidere entro un termine stabilito (art. 117, c. 3 della Legge sulle controversie amministrative), perché la Legge sulla cittadinanza lascia al Ministero la valutazione dei motivi di interesse della Repubblica di Croazia. Se la decisione è negativa, viene contestata con un ricorso separato davanti allo stesso tribunale.

Chi paga le spese del processo amministrativo per silenzio?

Se la controversia è stata causata dall’inerzia del Ministero e questo decide solo durante il processo, il tribunale dichiara cessata la controversia e può condannare l’autorità alle spese. Sulle spese il tribunale decide caso per caso.

Come posso sapere in quale fase si trova la mia domanda di cittadinanza?

Con richiesta scritta al Ministero dell’Interno, per posta o e-mail, come indicato nelle istruzioni del Ministero; la parte ha inoltre il diritto legale di consultare il fascicolo (art. 84 della Legge sul procedimento amministrativo). Un avvocato munito di procura può farlo per vostro conto.

Posso incaricare un avvocato per la procedura di cittadinanza se non parlo croato?

Sì. Lo Studio legale Toni Primorac di Fiume (Rijeka) rappresenta cittadini stranieri nei procedimenti davanti al Ministero dell’Interno e ai tribunali amministrativi in tutta la Croazia, e comunica con i clienti anche in inglese — dalla prima valutazione della pratica alla rappresentanza in giudizio.

Conclusione: l’attesa della cittadinanza ha limiti di legge

La Legge sulla cittadinanza croata non concede al Ministero un tempo illimitato: scaduto il termine della Legge sul procedimento amministrativo generale, la parte ha diritto alla tutela giuridica. La richiesta sullo stato della pratica e il sollecito sono i primi passi, informali; il ricorso per silenzio dell’amministrazione è lo strumento di legge con cui si chiede all’autorità ciò che è suo dovere — decidere — con la possibilità che le spese del processo siano sostenute dall’autorità rimasta in silenzio. Il ricorso non assicura la cittadinanza, ma assicura una risposta, e con essa la possibilità di un’ulteriore tutela dei propri diritti.

L’autore — Studio legale Toni Primorac

L’avvocato Toni Primorac dirige lo Studio legale Toni Primorac con sede a Fiume (Rijeka), con particolare attenzione al diritto amministrativo e alle controversie amministrative, al diritto degli stranieri e della cittadinanza e al contenzioso civile. Lo studio rappresenta clienti nazionali e internazionali davanti alle autorità amministrative e ai tribunali di tutta la Croazia ed è a disposizione dei clienti anche in lingua inglese.

Attendete la decisione sulla cittadinanza croata? Esiste una via legale

Primorac Legal offre assistenza legale ai cittadini stranieri in tutte le fasi della procedura di acquisizione della cittadinanza croata:

  • valutazione dello stato della pratica, della regolarità della domanda e dei termini scaduti, prima di ogni ulteriore passo
  • richiesta scritta sullo stato della pratica, accesso al fascicolo e redazione del sollecito
  • ricorso per silenzio dell’amministrazione e rappresentanza davanti al tribunale amministrativo, compreso il recupero delle spese dall’autorità
  • contestazione della decisione negativa sulla cittadinanza nella controversia amministrativa
  • consulenza in lingua inglese per i clienti che non parlano croato

Il nostro studio è a vostra disposizione per valutare il vostro caso e la strategia da seguire. Contattateci con fiducia — valuteremo la vostra situazione e vi proporremo un approccio adeguato.

Telefono: +385 91 781 8171
E-mail: t.primorac@primorac-legal.hr

Questo articolo ha carattere informativo e non costituisce consulenza legale in un caso concreto.

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